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ATTO COSTITUTIVO
dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE REGIONALE
DELL' ABRUZZO – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
“A.N.G.S.A. ABRUZZO – O.N.L.U.S.”.
L'anno duemilauno, il giorno ventitre del mese di febbraio, in
Vasto, davanti a me Dott. Camillo LITTERIO Notaio, sono presenti i signori:
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PETRONE DORALBA, nata a Napoli il 20.08.1959 e residente a San Salvo
(CH), alla Via dello Sport n. 1, codice fiscale PTR DLB 59M60 F839D,
-
PIEMONTESE MATTEO, nato a Foggia il 03.10.1956 e residente a Vasto
(CH), alla Via delle Magnolie n. 6, codice fiscale PMN MTT 56R03 D643N,
-
SORGE GERMANA, nata a Vasto (CH) il 01.01.1970 ed ivi residente alla
Via Platone n. 79, codice fiscale SRG GMN 70A41 E372W,
-
SANTONE MAGGIORINO, nato ad Ari (CH) il 23.09.1957 e residente a Vasto
(CH) alla Via Platone n. 79 codice fiscale SNT MGR 57P23 A398U,
-
MANCINI ROSA, nata a Casalanguida (CH) il 06.07.1953 e residente a
Vasto (CH) in Corso Mazzini n. 531, codice fiscale MNC RSO 53L46 B861O,
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SILVANO BRUNO, nato a San Salvo (CH) il 18.10.1959 e residente a vasto
(CH) alla Via Martiri della Violenza n. 19, codice fiscale SLV BRN 59R18
I148G,
-
ABBONDANZA GABRIELLA, nata a Vasto (CH) il 09.06.1962 ed ivi residente
alla Via Martiri della Violenza n. 19, codice fiscale BBN GRL 62H49
E372Y,
convengono quanto segue:
Tra i signori PETRONE DORALBA, PIEMONTESE MATTEO, SORGE GERMANA, SANTONE
MAGGIORINO, MANCINI ROSA, SILVANO BRUNO, ABBONDANZA GABRIELLA è costituita
una Associazione apolitica e senza fini di lucro denominata: “ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO-
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in sigla “A.N.G.S.A.
ABRUZZO- O.N.L.U.S.”.
L'Associazione ha sede in Vasto (CH), alla Via Platone n. 79.
Oggetto, durata, amministrazione, e tutte le altre norme che regolano
la vita dell'Associazione sono contenute nello Statuto Sociale, che recepisce
lo Statuto dell'A.N.G.S.A. Onlus Nazionale, composto di diciotto
articoli, che, debitamente approvato e firmato, si allega a questa scrittura
privata sotto la lettera “A”.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.
A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i soci:
-
SORGE GERMANA Presidente
-
PETRONE DORALBA Vice Presidente
-
SANTONE MAGGIORINO Tesoriere
-
MANCINI ROSA Segretario
-
PIEMONTESE MATTEO Consigliere
Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell'Associazione.
Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n.
460 del 4 dicembre 1997.
Vasto, 23 febbraio 2001
Firmato per approvazione
PETRONE DORALBA
PIEMONTESE MATTEO
SORGE GERMANA
SANTONE MAGGIORINO
MANCINI ROSA
SILVANO BRUNO
ABBONDANZA GABRIELLA
Allegato “A”
STATUTO
Dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE REGIONALE
DELL'ABRUZZO – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-,
in sigla, “A.N.G.S.A. ABRUZZO – O.N.L.U.S.”
ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita, tra genitori, familiari e tutori di persone affette da
sindrome Autistica, che sono residenti nella Regione Abruzzo, l'Associazione
denominata “A.N.G.S.A. ABRUZZO O.N.L.U.S”. Si intende per
sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata
nelle classificazioni internazionali, DSM ( Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders ) della Società Psichiatrica Americana e ICD
( International Classification of Deseases and Disorders ) dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, nell'accettazione che l'autismo è la conseguenza
di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
ART. 2 USO DELLA LOCUZIONE ONLUS
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”,
o l'acronimo “Onlus”, dovrà essere usato nella denominazione
e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
ART. 3 SEDE
L'Associazione ha sede legale in Vasto (CH), alla Via Platone n. 79
L'Assemblea straordinaria dei soci può decidere lo spostamento della
sede, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.
ART. 4 DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 5 FINALITA' E ATTIVITA'
L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione
specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica,
la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle
persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinchè
sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata,
il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio
delle pari opportunità.
-
L'Associazione in favore degli autistici si propone di :
-
Creare un collegamento tra le famiglie
e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come
primaria componente educativa.
-
Svolgere
ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge
266/91.
-
Sostenere, stimolare, collaborare con
“equipè” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso
studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la
diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria
e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi
mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella
società.
-
Promuovere la diffusione dell'informazione
a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni
e pubblicazioni in coerenza con la definizioni internazionali ufficiali
dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e
con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
-
Stabilire rapporti di collaborazione,
collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici ( ministeri,
regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura,
ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe
finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative;
sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni
per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
-
Promuovere, costituire, amministrare
strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo
tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere
ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
-
Stabilire rapporti di collaborazione
continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere
i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
-
Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni
italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
-
Richiedere agli Enti competenti ( ASL,
Comune, Regione ), nel rispetto delle Legge 104, di promuovere la
libertà di scelta da parte dei familiari dei soggetti autistici delle
cure e delle metodiche riabilitative, allorquando queste ultime siano
supportate da valide ricerche scientifiche in campo sia nazionale che
internazionale. Pertanto ci si propone, nell'ambito delle autonomie e
possibilità conoscitive della nostra associazione regionale, di essere
informativi nei confronti delle famiglie e di intervenire in loro aiuto
sia legalmente che finanziariamente, mediante fondi raccolti in loro favore
e stanziati da privati e/o enti, al fine di garantire ai soggetti
autistici il diritto di cura e di un approccio riabilitativo educativo
adeguato.
-
E' fatto
divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente
articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
ART. 6 SOCI
I soci si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.
I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino
al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.
Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione
garantendole un qualsiasi sostegno.
I soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione
ANGSA nazionale e sono esonerati dal versamento delle quote associative.
I soci per essere ammessi all'Associazione devono rivolgere domanda al
Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto
dell'Associazione.
L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo
e decorrerà da quella data.
All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa.
Il versamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato
entro il mese di febbraio al tesoriere dell'associazione o mediate versamento
sul c/c dell'Associazione. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto
al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.
I soci cessano di appartenere all'Associazione oltre che per morte, per
recesso , per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante
alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità
nel pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può dichiarare
l'esclusione del socio : che non è in regola con i contributi associativi
da almeno 18 mesi; che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni
prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi
titolo verso l'Associazione.
L'esclusione del socio è notificata per iscritto; l'escluso o la persona
la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro
45 giorni dalla notifica o dal diniego, appello al Collegio dei Probiviri,
il quale decide in via definitiva.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere alla Associazione,
come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio
sociale.
I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente e presso il proprio domicilio
copia de “Il bollettino dell'Angsa”.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa .
ART. 7 STRUTTURE
-
L'A.N.G.S.A. Abruzzo Onlus fa parte
dell'ANGSA Nazionale, Associazione articolata sul territorio nazionale con una sede
centrale, le diverse A.N.G.S.A. regionali e sezioni locali federate.
-
Le sezioni locali nella loro autonomia
possono dotarsi di proprio regolamento, purché non in contrasto con lo
Statuto dell'A.N.G.S.A. Nazionale e dell'A.N.G.S.A. Abruzzo.
-
Le
sezioni regionali e locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e
processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni
contratte.
-
Le
sezioni regionali e locali hanno facoltà di erigersi a persona giuridica
di diritto privato, e di chiedere l'iscrizione nei registri di
volontariato e delle libere associazioni a cura della pubblica
amministrazione.
La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere
comunicata al Consiglio Direttivo regionale, attraverso l'invio di copia
dell'atto costitutivo in cui sia evidenziato la piena adesione allo statuto
nazionale e Regionale.
Il Consiglio Direttivo regionale entro la prima riunione utile conferma
la costituzione e comunica i propri rilievi alla sezione interessata.
La sezione locale sarà formalmente costituita solo dopo l'approvazione
del Comitato Direttivo regionale.
L'organizzazione della sede locale può ricalcare quella regionale ovvero
essere articolata secondo criteri che saranno specificati nel regolamento
di sezione.
ART. 8 ORGANI
L'A.N.G.S.A. ha i seguenti organi:
L'Assemblea dei soci
Presidente
Consiglio Direttivo
Collegio dei Probiviri (eventuale)
Collegio dei Revisori (eventuale)
ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI
-
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a
tutti i soci.
-
L'Assemblea
ordinaria:
Deve essere convocata entro il 30 aprile
dell'anno successivo; è valida se vi partecipa almeno la metà
dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti
in seconda convocazione; delibera sulla relazione del Presidente; delibera sulla relazione finanziaria del
Consiglio Direttivo delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio
finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo; delibera su qualsiasi argomento di sua
competenza posto all'ordine del giorno; conferisce, per mezzo di voto, le cariche
sociali.
-
L'assemblea straordinaria:
viene
convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o
quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In
tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della
richiesta; è valida se ad essa partecipano almeno
due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti
in seconda convocazione; può apportare modifiche allo Statuto e
al Regolamento;delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione
dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.
-
Hanno diritto di voto per l'approvazione
del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati chesiano persone fisiche maggiori d'età o
persone giuridiche.
-
Nelle
assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere
più di tre deleghe.
-
La
convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci,
mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno quattordici giorni
prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del
giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.
-
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o
rappresentati.
-
L'assemblea dei soci, inoltre, elegge i delegati all'assemblea
congressuale nazionale in ragione di un delegato ogni venti iscritti o
frazione superiore a dieci iscritti.
L'elezione dei delegati avviene a scrutinio
segreto con le seguenti procedure alternative:
-
L'Assemblea, nel caso lo ritenga opportuno,
elegge il Collegio dei Probiri ed il Collegio dei revisori.
-
Tutte le
assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì
essere convocate ad iniziativa di un terzo oppure su iniziativa di tre
componenti il Consiglio Direttivo. In questi ultimi casi, il Presidente
avrà due settimane di tempo per convocare l'Assemblea.
-
Se
l'assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il Presidente
ed il Consiglio Direttivo. In questo caso l'assemblea nomina un
commissario, che gestisce la struttura nell'ordinaria amministrazione e
convoca entro 45 gg. l'assemblea per gli organi decaduti.
ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
Le cariche elettive dell'Associazione
non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l'iscrizione. Dura in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due volte.
-
Redige i
programmi dell'attività sociale previsti dallo Statuto;
-
Attua le
deliberazioni dell'assemblea;
-
Elegge:
il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere ed
attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento
delle attività sociali;
-
Si
riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, le riunioni del consiglio
sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
-
Delibera
a semplice maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente;
-
Decide
autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi
all'approvazione della prima assemblea successiva;
-
Amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria
amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;
-
Redige
ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative
da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale;
-
Formula
il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
-
Si
avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti,
anche non soci dell'Associazione.
-
Il
Presidente : ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il
Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie;
provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
-
Il
Vicepresidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di
impedimento del medesimo.
-
Il
Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e
collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.
-
Il
Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri
dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e
l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del
Regolamento.
Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione, cessa dalle sue funzioni,
sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi del Consiglio Direttivo.
Sono previste le cariche onorifiche di Presidente Onorario, Past President,
Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il Consiglio Direttivo
vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte in modo particolare
nel campo scientifico e/o sociale dell'autismo, anche con contributi economici
significativi all'Associazione.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo decadono qualora l'Assemblea Ordinaria
non approvi il bilancio, o risultino sfiduciati in sede di Assemblea Straordinaria.
ART. 11 RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato
con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà
l'esito, esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale
sarà data comunicazione per lettera.
Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività
contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato
versamento delle quote sociali.
Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.
ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
-
Qualora
nominato, il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi a
da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il
Presidente.
-
Il
Collegio ha il compito di esaminare tutte le
controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'Associazione. Esso giudica, “ex
bono et aequo”, senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
-
I membri
del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno
dell'Associazione.
-
Il
componente che risulta essere direttamente o indirettamente interessato
alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro
supplente.
ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI
-
Qualora
l'Assemblea dei Soci decida di costituirlo, è composto di tre membri
eletti dall'Assemblea, di cui uno è iscritto al registro dei revisori
contabili, e due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto in seno al
Collegio stesso.
-
Ha il
compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità
dell'Associazione.
-
Si
riunisce almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio da sottoporre
all'Assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima
dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
-
I
Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinati
lavori e attività sociali.
-
Essi non possono ricoprire alcun'altra
carica all'interno dell'Associazione.
ART. 14 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai
contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali,
comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria,
comprese donazioni e lasciti di beni mobili e immobili.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.
ART. 15 RENDICONTO ANNUALE
Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto
un rendiconto annuale supportato dalle opportune registrazioni contabili
cronologiche in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste
in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Il Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo redigerà la bozza del rendiconto
annuale relativo all'anno precedente, dal quale devono risultare i beni,
i contributi ed i lasciti ricevuti.
Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro
il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle
delibere da parte dell'Assemblea stessa.
ART. 16 AVANZI DI GESTIONE
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.
ART. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in
merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività,
e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.
In ogni caso, il patrimonio dell'A.N.G.S.A. Abruzzo Onlus potrà essere
devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
ART. 18 RINVIO
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge
in materia.
Vasto, 23 febbraio 2001
Firmato per approvazione.
SORGE Germana
SANTONE Maggiorino
PIEMONTESE Matteo
PETRONE Doralba
MANCINI Rosa
BRUNO Silvano
ABBONDANZA Gabriella |