ATTO COSTITUTIVO
dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE REGIONALE DELL' ABRUZZO – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale,

“A.N.G.S.A. ABRUZZO – O.N.L.U.S.”.

L'anno duemilauno, il giorno ventitre  del mese di febbraio, in Vasto, davanti a me Dott. Camillo LITTERIO Notaio, sono presenti i signori:

  • PETRONE DORALBA, nata a Napoli il 20.08.1959 e residente a San Salvo (CH), alla Via dello Sport n. 1, codice fiscale PTR DLB 59M60 F839D,

  • PIEMONTESE MATTEO, nato a Foggia il 03.10.1956 e residente a Vasto (CH), alla Via delle Magnolie n. 6, codice fiscale PMN MTT 56R03 D643N,

  • SORGE GERMANA, nata a Vasto (CH) il 01.01.1970 ed ivi residente alla Via Platone n. 79, codice fiscale SRG GMN 70A41 E372W,

  • SANTONE MAGGIORINO, nato ad Ari (CH) il 23.09.1957 e residente a Vasto (CH) alla Via Platone n. 79 codice fiscale SNT MGR 57P23 A398U,

  • MANCINI ROSA, nata a Casalanguida (CH) il 06.07.1953 e residente a Vasto (CH) in Corso Mazzini n. 531, codice fiscale MNC RSO 53L46 B861O,

  • SILVANO BRUNO, nato a San Salvo (CH) il 18.10.1959 e residente a vasto (CH) alla Via Martiri della Violenza n. 19, codice fiscale SLV BRN 59R18 I148G,

  • ABBONDANZA GABRIELLA, nata a Vasto (CH) il 09.06.1962 ed ivi residente alla Via Martiri della Violenza n. 19, codice fiscale BBN GRL 62H49 E372Y,

convengono quanto segue:

Tra i signori PETRONE DORALBA, PIEMONTESE MATTEO, SORGE GERMANA, SANTONE MAGGIORINO, MANCINI ROSA, SILVANO BRUNO, ABBONDANZA GABRIELLA è costituita una Associazione apolitica e senza fini di lucro denominata: “ ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in sigla “A.N.G.S.A. ABRUZZO- O.N.L.U.S.”.

L'Associazione ha sede in Vasto (CH), alla Via Platone n. 79.

Oggetto, durata, amministrazione, e tutte le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono contenute nello Statuto Sociale, che recepisce lo Statuto dell'A.N.G.S.A. Onlus Nazionale, composto di  diciotto articoli, che, debitamente approvato e firmato, si allega a questa scrittura privata sotto la lettera “A”.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i soci:

  • SORGE GERMANA   Presidente

  • PETRONE DORALBA  Vice Presidente

  • SANTONE MAGGIORINO  Tesoriere

  • MANCINI ROSA Segretario

  • PIEMONTESE MATTEO Consigliere

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Vasto, 23 febbraio 2001

Firmato per approvazione

PETRONE DORALBA

PIEMONTESE MATTEO

SORGE GERMANA

SANTONE MAGGIORINO

MANCINI ROSA

SILVANO BRUNO

ABBONDANZA GABRIELLA

Allegato “A”

STATUTO

Dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-, in sigla, “A.N.G.S.A. ABRUZZO – O.N.L.U.S.”

ART.  1 COSTITUZIONE

E' costituita, tra genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome Autistica, che sono residenti nella Regione Abruzzo, l'Associazione denominata “A.N.G.S.A. ABRUZZO O.N.L.U.S”. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ) della Società Psichiatrica Americana e ICD ( International Classification of Deseases and Disorders ) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'accettazione che  l'autismo è la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

ART.  2 USO DELLA LOCUZIONE ONLUS

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, o l'acronimo “Onlus”, dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART.   3 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Vasto (CH), alla Via Platone n. 79

L'Assemblea straordinaria dei soci può decidere lo spostamento della sede, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

ART.  4 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.  5 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinchè sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

  1. L'Associazione in favore degli autistici si propone di :

  2. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.

  3. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91.

  4. Sostenere, stimolare, collaborare con “equipè” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

  5. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con la definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.

  6. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici ( ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

  7. Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.

  8. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

  9. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

  10. Richiedere agli Enti competenti ( ASL, Comune, Regione ), nel rispetto delle Legge 104, di promuovere  la libertà di scelta da parte dei familiari dei soggetti autistici delle cure e delle metodiche riabilitative, allorquando queste ultime siano supportate da valide ricerche scientifiche in campo sia nazionale che internazionale. Pertanto ci si propone, nell'ambito delle autonomie e possibilità conoscitive della nostra associazione regionale, di essere informativi nei confronti delle famiglie e di intervenire in loro aiuto sia legalmente che finanziariamente, mediante fondi raccolti in loro favore e stanziati da privati e/o enti, al fine di  garantire ai soggetti autistici  il diritto di cura e di un approccio riabilitativo educativo adeguato.

  11. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

ART.  6 SOCI

I soci si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.

I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.

Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.

I soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ANGSA nazionale e sono esonerati dal versamento delle quote associative.

I soci per essere ammessi all'Associazione devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio al tesoriere dell'associazione o mediate versamento sul c/c dell'Associazione. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione oltre che per morte, per recesso , per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio : che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi; che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione del socio è notificata per iscritto; l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro 45 giorni dalla notifica o dal diniego, appello al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere alla Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente e presso il proprio domicilio copia de “Il bollettino dell'Angsa”.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa .

ART.  7  STRUTTURE

  1. L'A.N.G.S.A. Abruzzo Onlus fa parte dell'ANGSA Nazionale, Associazione articolata sul territorio nazionale con una sede centrale, le diverse A.N.G.S.A. regionali e sezioni locali federate.

  2. Le sezioni locali nella loro autonomia possono dotarsi di proprio regolamento, purché non in contrasto con lo Statuto dell'A.N.G.S.A. Nazionale e dell'A.N.G.S.A. Abruzzo.

  3. Le sezioni regionali e locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

  4. Le sezioni regionali e locali hanno facoltà di erigersi a persona giuridica di diritto privato, e di chiedere l'iscrizione nei registri di volontariato e delle libere associazioni a cura della pubblica amministrazione.

La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al Consiglio Direttivo regionale, attraverso l'invio di copia dell'atto costitutivo in cui sia evidenziato la piena adesione allo statuto nazionale e Regionale.

Il Consiglio Direttivo regionale entro la prima riunione utile conferma la costituzione e comunica i propri rilievi alla sezione interessata. La sezione locale sarà formalmente costituita solo dopo l'approvazione del Comitato Direttivo regionale.

L'organizzazione della sede locale può ricalcare quella regionale ovvero essere articolata secondo criteri che saranno specificati nel regolamento di sezione.

ART.  8  ORGANI

L'A.N.G.S.A. ha i seguenti organi:

L'Assemblea dei soci

Presidente

Consiglio Direttivo

Collegio dei Probiviri (eventuale)

Collegio dei Revisori  (eventuale)

ART.  9  ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci.

  2.  L'Assemblea ordinaria:

Deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo;  è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; delibera sulla relazione del Presidente; delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo      delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo; delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno; conferisce, per mezzo di voto, le cariche sociali.

  1. L'assemblea straordinaria:

viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta; è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; può apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento;delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

  1. Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati chesiano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche.

  2. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di tre deleghe.

  3. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno quattordici giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

  5. L'assemblea dei soci, inoltre, elegge i delegati all'assemblea congressuale nazionale in ragione di un delegato ogni venti iscritti o frazione superiore a dieci iscritti.

L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con le seguenti procedure alternative:

  • L'elettorato passivo spetta a tutti i soci senza alcuna altra formalità e le schede possono contenere soltanto una preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.

  • Con il metodo di liste contrapposte con un numero di candidati per la lista non superiore ai delegati espressi. L'attribuzione di ogni singola lista viene effettuata secondo il sistema D'hont. Accanto al nome di lista si indica il nominativo del candidato prescelto.

  1. L'Assemblea, nel caso lo ritenga opportuno, elegge il Collegio dei Probiri ed il Collegio dei revisori.

  2. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un terzo oppure su iniziativa di tre componenti il Consiglio Direttivo. In questi ultimi casi, il Presidente avrà due settimane di tempo per convocare l'Assemblea.

  3. Se l'assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo. In questo caso l'assemblea nomina un commissario, che gestisce la struttura nell'ordinaria amministrazione e convoca entro 45 gg. l'assemblea per gli organi decaduti.

ART. 10  CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Consiglio Direttivo:

  • si compone di un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci.

Le cariche  elettive dell'Associazione  non  sono  retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l'iscrizione. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due volte.

  • Redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo Statuto;

  • Attua le deliberazioni dell'assemblea;

  • Elegge: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;

  • Si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, le riunioni del consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;

  • Delibera a semplice maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente;

  • Decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi all'approvazione della prima assemblea successiva;

  • Amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;

  • Redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale;

  • Formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

  • Si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'Associazione.

  • Il Presidente : ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

  • Il Vicepresidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

  • Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

  • Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione, cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi del Consiglio Direttivo.

Sono previste le cariche onorifiche di Presidente Onorario, Past President, Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il Consiglio Direttivo vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte in modo particolare nel campo scientifico e/o sociale dell'autismo, anche con contributi economici significativi all'Associazione.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo decadono qualora l'Assemblea Ordinaria non approvi il bilancio, o risultino sfiduciati in sede di Assemblea Straordinaria.

ART. 11 RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito, esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali.

Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Qualora nominato, il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi a da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

  2. Il  Collegio  ha  il  compito di esaminare tutte  le  controversie  tra gli aderenti, tra costoro e gli organi  dell'Associazione.  Esso  giudica,  “ex bono et aequo”,  senza  particolare  formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

  3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.

  4. Il componente che risulta essere direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI

  1. Qualora l'Assemblea dei Soci decida di costituirlo, è composto di tre membri eletti dall'Assemblea, di cui uno è iscritto al registro dei revisori contabili, e due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto in seno al Collegio stesso.

  2. Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

  3. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.

  4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.

  5. Essi non possono ricoprire alcun'altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 14 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili e immobili.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.

ART. 15 RENDICONTO ANNUALE

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto un rendiconto annuale supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'anno precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

ART. 16 AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

ART. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

In ogni caso, il patrimonio dell'A.N.G.S.A. Abruzzo Onlus potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Vasto, 23 febbraio 2001

Firmato per approvazione. 

SORGE Germana

SANTONE Maggiorino

PIEMONTESE Matteo

PETRONE Doralba

MANCINI Rosa

BRUNO Silvano

ABBONDANZA Gabriella